ISTITUTO TECNICO STATALE
PER GEOMETRI "E. FERMI"
Geometri con Progetto Cinque
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E-mail: segreteria@itgfermi.pt.it
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
CIRCOLARE N.
78 DEL 02.12.2009
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27.10.2009 - TITOLO
IV - CAPO V - Sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici.
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del
27.10.2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n.
197, entrato in vigore il 15.11.2009;
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana prot. 12930 del 24.11.2009,
si rende noto a tutto il Personale Docente ed
A.T.A. il Titolo IV - Capo V di suddetto Decreto, in particolare gli articoli
dal n. 67 al n. 72, che dispongono innovazioni radicali in materia di procedimenti
disciplinari del personale scolastico.
La presente Circolare n. 78 del 02.12.2009 e
l’allegato estratto del Decreto Legislativo n. 150/2009 - Titolo IV, Capo V,
articoli dal n. 67 al n. 72 sono pubblicati, e restano esposti fino ad
ulteriore comunicazione:
·
al
SITO WEB dell’Istituto
·
all’Albo
di Istituto
·
in
Sala Docenti
·
all’Albo
A.T.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Morena FINI
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197
OMISSIS
TITOLO
IV
NUOVE
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
OMISSIS
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art.
67. Oggetto e finalità
1. In attuazione
dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente
Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di
contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la
devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e
alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
Art.
68. Ambito di applicazione, codice
disciplinare, procedure di conciliazione
1. L'articolo 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di
quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2.
2.
Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106
del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo,
la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai
contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La
contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei
casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da
instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione.
La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può
essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad
impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla
data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso
di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti
della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4.
Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari
ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,
comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo,
le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
Art.
69. Disposizioni relative al procedimento
disciplinare
1. Dopo l'articolo 55
del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
«Art.
55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le
infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo
periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del
comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si
applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il
responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente
lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di
comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma
1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio
a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una
memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare
motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo
l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile
della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere
disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei
termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio
del diritto di difesa.
3. Il
responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la
sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,
trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio
individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
4.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo
quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' più grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine
per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine
per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei
termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto
di difesa.
5.
Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e'
effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le
comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può
indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del
fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di
accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di
termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6.
Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche
informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento,
ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il
lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione
pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni
di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento
disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni
false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione
di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito
contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In
caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o
la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In
caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la
sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso
secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive
sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Art.
55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).
- 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, e' proseguito e
concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore
gravità, di cui all'articolo 55-bis,
comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le
infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio
competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di
elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la
possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei
confronti del dipendente.
2. Se
il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una
sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al
dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente
medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se
il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo
penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre
il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive
all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto,
altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di
riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed
il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o
riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art.
55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma
la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione
della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che
attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di
valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel
corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di
assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze
di servizio;
d) falsità documentali
o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione
nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in
relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il
licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di
prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al
biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi
concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54.
3.
Nei casi di cui al comma 1, lettere a),
d), e) ed f),
il licenziamento e' senza preavviso.
Art.
55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). -
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2.
Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.
3. La
sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di
cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della
radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria
pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati ne' oggettivamente documentati.
Art.
55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli
per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio
dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte
del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno
al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilità,
all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si
applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e
all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio
disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire
l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il
mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione
o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare
irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi
oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili
aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la
mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a
quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai
soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La
responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in
relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformità ai
principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art.
55-septies (Controlli sulle assenze). - 1.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.
2. In
tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per
via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità
stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore
privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità, all'amministrazione interessata.
3.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario
nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4.
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al
comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in
rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5.
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto
conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente
eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente
articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse
della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al
riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art.
55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1.
Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,
l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per
la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di
adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell'effettuazione della visita di idoneità, nonche' nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul
trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito
all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per
l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art.
55-novies (Identificazione del personale a contatto con il
pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono
attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro.
2.
Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad
esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su
proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
Art.
70. Comunicazione della sentenza
1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della
sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione
pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su
richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione
e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del
deposito.».
Art.
71. Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All'articolo 60 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge
verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con
particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,
sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle
proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le
predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di
dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per
l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto
conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si
avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione,
ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale
ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura
generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».
Art.
72. Abrogazioni
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) l'articolo 56 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 5, comma
4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.